Art. 15.
(Liceo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento la didattica musicale di indirizzo e preparare all'accesso all'alta formazione musicale, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale, della durata di cinque anni.
      2. In prima applicazione, le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale e i licei musicali sperimentali ottengono su richiesta la trasformazione in licei musicali, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale.
      3. L'offerta formativa del liceo musicale sviluppa nel quinquennio la didattica musicale superiore nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, con il completamento degli studi di teoria della musica, armonia e contrappunto, di storia della musica, di analisi musicale, e di tutte le discipline che contribuiscono a definire il corredo educativo e formativo del musicista, compresi i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie. È posta particolare attenzione alla didattica formativa sia dei solisti che dei professionisti d'orchestra, degli artisti di coro e degli organici d'assieme musicali e coreutici.
      4. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.

 

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      6. Le altre scuole secondarie di secondo grado possono richiedere la trasformazione in licei musicali, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale, agli organi di cui all'articolo 19.